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Nuova deducibilità dall’ 1/1/2025 per le spese di rappresentanza e di trasferta

La Legge di bilancio 2025 prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e di quelle di trasferta.

Tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

Spese di rappresentanza

A decorrere dal 1/1/2025, tutte le spese che si qualificano come spese di rappresentanza in base al DM 19 novembre 2008, saranno deducibili:

  • se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti di pagamento;
  • se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR.

Si ritiene che la modifica non interessi le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione, attesa la loro diversa natura.

 

Spese di vitto e alloggio

Analoga stretta si applicherà per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

    • il servizio di taxi con autovettura;
    • il servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura.

Anche in questo caso, le spese restano deducibili nei limiti già attualmente previsti dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR.

Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità interessano anche il reddito di lavoro autonomo.

Infatti, viene previsto che,  le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, noleggio con conducente, ecc.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili .

Infine, è stato previsto che anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili. Anche in questo caso, restano confermati gli altri requisiti che legittimano l’esclusione del rimborso delle spese di trasporto all’interno del Comune dal concorso al reddito imponibile. In proposito, si rammenta che, oltre alla prova del trasporto (ad esempio, la ricevuta del taxi), è necessario che dalla documentazione interna risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro (C.M. n. 326/97, § 2.4.1).

Per approfondimenti consultare la Circolare spese rappresentanza viaggi e trasferte.

 

Studio Pederzoli , Sinexpert e Sb Studio sono a vostra disposizione per ogni chiarimento a riguardo.

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

 

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