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Il Nuovo Concordato Preventivo Biennale – CPB

Il D.Lgs 13/2024 e il D.Lgs. 108/2024 hanno introdotto il concordato preventivo biennale per le annualità 2024-2025. Il termine per l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per il biennio 2024-2025 è posticipato al 31 ottobre 2024 insieme alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.

 

Soggetti interessati
  • esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli Isa;
  • persone fisiche che aderiscono al regime Forfetario (solo per il 2024).
Cause di esclusione
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nei 3 periodi d’imposta precedenti (anni 2021-2022-2023);
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
  • forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2023;
  • redditi o quote di redditi esenti, escluse o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura maggiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo nel periodo imposta 2023;
  • passaggio dal regime ordinario al regime forfettario nel 2024;
  • società interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento) o modifiche nella compagine sociale nel periodo di validità del concordato;
  • presenza nel 2023 di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro non più impugnabili.
Effetti dell’accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Redditi e Irap per il biennio 2024 e 2025.

Per i soggetti trasparenti l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.

 

Adempimenti

Restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, compresi modelli IVA e LIPE, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa.

 

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori (ad eccezione delle casse previdenziali professionali).

I contribuenti che aderiscono al Concordato possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo eccedente al reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, rettificato dei componenti straordinari, ad una imposta sostitutiva:

  • del 10% con Isa 8-10;
  • del 12% con Isa 6-7;
  • del 15% con Isa ≤ 5;

Per i soggetti forfettari l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. “start up”.

Si sottolinea che per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo e per l’Isee si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

In presenza di circostanze eccezionali che riducono il reddito effettivo di oltre il 30% rispetto  a quello oggetto di concordato lo stesso cessa i suoi effetti.

 

Rideterminazione del 2° acconto 2024

Per i soggetti che aderiscono al Concordato dovrà essere rideterminato il 2^ acconto, da versare entro il 02/12/2024, applicando una maggiorazione.

 

Cessazione dal concordato
  • modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025);
  • cessazione dell’attività in uno dei due periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025);
  • adesione al regime forfetario;
  • operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);
  • modifica compagine sociale;
  • ricavi o compensi eccedenti l’importo di 7.746.853 euro (soggetti Isa);
  • ricavi o compensi eccedenti l’importo di 150.000 euro (Forfettari).

La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

 

Decadenza dal concordato
  • accertamenti per attività non dichiarate, passività inesistenti e non deducibili > del 30% ricavi dichiarati;
  • invio di dichiarazioni integrative;
  • Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato;verifica di una causa di esclusione di cui sopra;
  • omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato.

Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

Vantaggi all’adesione

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973. Oltre al risparmio fiscale sopra esposto.

Per approfondimenti consultare la Circolare n.18/E 2024 dell’AdE.

 

Studio Pederzoli , Sinexpert e Sb Studio sono a vostra disposizione per ogni chiarimento a riguardo.

 

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