Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.
Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).
Violazioni commesse entro il 31/08/2024
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
15% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
15% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,5% |
15% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,67% |
30% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,75% |
30% | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 4,29% |
30% | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 5% |
Violazioni commesse dall’ 01/09/2024
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
12,5% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
12,5% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,25% |
12,5% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,39% |
25% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,125% |
25% | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,57% |
Studio Pederzoli , Sinexpert e Sb Studio sono a vostra disposizione per ogni chiarimento a riguardo.
Potete contattarci via mail oppure via telefono.