Il Fisco incentiva la distribuzione degli utili prodotti fino al 2016.
L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia, titolari di partecipazioni qualificate (sono partecipazioni qualificate quelle che – nel caso in cui la società non sia quotata su mercati regolamentati – consentono una percentuale di voto superiore al 20% o che siano relative a una partecipazione al capitale superiore al 25%; sono partecipazioni non qualificate invece quelle che hanno uno soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate), possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 (dal 1° gennaio 2018 la ritenuta è pari al 26% sia per le partecipazioni qualificate che non).
In particolare si segnala che:
- gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 concorrono a formate il reddito complessivo nella misura del 40%;
- gli utili prodotti dalla società dall’esercizio 2008 sino al quello in corso al 31/12/2016 concorrono a formate il reddito complessivo nella misura del 49,72%;
- gli utili prodotti dalla società nel corso dell’esercizio 2017 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14%.
Pertanto, laddove possibile, la distribuzione entro fine anno delle riserve formate con utili prodotti fino al 31/12/2016 è sempre conveniente; la distribuzione delle riserve formate con utili prodotti nel 2017 è invece da valutare sulla base dell’aliquota progressiva del percettore e all’incidenza delle addizionali regionali e comunali.
Si rammenta che la scelta è ovviamente condizionata da numerosi altri fattori, come:
- l’equilibrio patrimoniale e finanziario della società;
- l’impatto che la distribuzione può avere sulla base di calcolo dell’ACE.
E’ importante sottolineare che la normativa in materia si applica “agli utili deliberati entro il 31/12/2022”: non sembra, quindi, necessario che il pagamento del dividendo avvenga entro l’anno in corso. Tuttavia, esiste giurisprudenza minoritaria che ritiene censurabili tale comportamento.
Risulta essere invece necessaria la registrazione della delibera all’Agenzia delle Entrate.
Per una più completa valutazione del carico fiscale in capo al socio e, più in generale, della convenienza della eventuale distribuzione degli utili entro la fine dell’anno, vi invitiamo a contattarci.